REPUBBLICA ITALIANA
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Il CSM: Consiglio Superiore della Magistratura
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Per questo motivo non poteva mancare una sezione dedicata alle Istituzioni della Repubblica Italiana e i loro principi fondanti.
Il Consiglio Superiore della Magistratura
L’art. 87, comma decimo, e l’art. 104, comma secondo, della Costituzione attribuiscono al Presidente della Repubblica la Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

Il CSM è organo di amministrazione della giurisdizione e di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati ordinari. Ha rilevanza costituzionale in quanto espressamente previsto dalla Costituzione, che ne delinea la composizione (art. 104) e i compiti (art. 105). Esso adotta tutti i provvedimenti che incidono sullo status dei magistrati (dall’assunzione mediante concorso pubblico, alle procedure di assegnazione e trasferimento, alle promozioni, fino alla cessazione dal servizio). Provvede inoltre al reclutamento e alla gestione dell’attività dei magistrati onorari. Ha infine il compito di giudicare le condotte disciplinarmente rilevanti tenute dai magistrati. Quest’ultima competenza gli è attribuita dalla legge n. 195 del 1958 che regola, in via generale, la costituzione e le competenze del Consiglio stesso.

Perché siano garantite al massimo l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dal potere legislativo e da quello esecutivo, il Consiglio Superiore è presieduto dal Presidente della Repubblica che ne è membro di diritto al pari del Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione e del Procuratore Generale presso la stessa Corte. Gli altri componenti, il cui numero è stato fissato in ventiquattro dalla legge n. 44 del 2002, sono eletti per 2/3 da tutti i magistrati e per 1/3 dal Parlamento riunito in seduta comune. La carica elettiva ha la durata di quattro anni, con divieto di immediata rieleggibilità . Dei sedici componenti eletti dai magistrati (cc.dd. componenti togati), due sono scelti tra coloro che svolgono funzioni di legittimità presso la Corte di Cassazione, dieci tra i giudici di merito (presso le Corti di Appello o i Tribunali), quattro tra i pubblici ministeri (che operano nelle Procure Generali presso le Corti di Appello o le Procure della Repubblica presso i Tribunali). Gli otto componenti eletti dal Parlamento (cc.dd. componenti laici) sono scelti tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni.

L’art. 104 della Costituzione prevede che il Consiglio elegga tra i componenti designati dal Parlamento un Vice Presidente. Questi sostituisce il Presidente in caso di assenza e impedimento ed esercita le funzioni che il Presidente gli delega. Presiede poi il Comitato di Presidenza (composto dal Primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore Generale presso la stessa), al quale è attribuito il compito di promuovere l’attività del Consiglio, dare attuazione alle sue delibere e provvedere alla gestione del bilancio.

Gli organi del Consiglio, che ha la potestà di autodisciplinare il proprio funzionamento mediante regolamento interno, sono rappresentati dalla Segreteria, cui è preposto il Segretario Generale e dall’Ufficio Studi e Documentazione.

Il CSM si articola in Commissioni, attualmente in numero di dieci. A queste spettano competenze istruttorie e di proposta. All’Adunanza Plenaria (c.d. plenum), spettano invece poteri deliberativi. All’Adunanza, che è presieduta generalmente dal Vice Presidente (salvo non ritenga di farlo il Presidente - Capo dello Stato) partecipano tutti i componenti del CSM: i componenti laici e togati, il Primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore Generale presso la stessa. La Sezione Disciplinare del CSM ha, invece, natura giurisdizionale e le sue decisioni sono ricorribili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. La Sezione delibera con la partecipazione di sei componenti, quattro togati e due laici. Uno di questi è il Vice Presidente del CSM che la presiede.

I rapporti del Consiglio con il Governo sono improntati ai principi dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Ordine Giudiziario e coinvolgono in special modo i profili collegati all’organizzazione e al buon funzionamento dei servizi relativi alla giustizia: servizi che l’art. 110 Cost. assegna alla responsabilità del Ministro. In particolare, il CSM è chiamato a esprimere parere sui disegni di legge governativi che interessano l’ordinamento giudiziario e l’amministrazione della giustizia; può inoltre avanzare proposte per la modifica delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia.

Anche i rapporti con il Parlamento sono improntati ai principi dell’autonomia e dell’indipendenza: l’unica forma di interlocuzione è costituita dalla facoltà per il CSM di inviare al Parlamento, tramite il Ministro, una Relazione annuale sullo stato della giustizia, segnalando problemi e avanzando proposte.
Notizie tratte dal sito della Presidenza della Repubblica.
Il Presidente Napolitano all'Adunanza pubblica del CSM