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Il CSM: Consiglio Superiore della Magistratura

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Per questo motivo non poteva mancare una sezione dedicata alle Istituzioni della Repubblica Italiana e i loro principi fondanti.

Il Consiglio Superiore della Magistratura


L’art. 87, comma decimo, e l’art. 104, comma secondo, della Costituzione attribuiscono al Presidente della Repubblica la Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).



Il CSM  è organo di amministrazione della giurisdizione e di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati ordinari. Ha rilevanza costituzionale in quanto espressamente previsto dalla Costituzione, che ne delinea la composizione (art. 104) e i compiti (art. 105). Esso adotta tutti i provvedimenti che incidono sullo status dei magistrati (dall’assunzione mediante concorso pubblico, alle procedure di assegnazione e trasferimento, alle promozioni, fino alla cessazione dal servizio). Provvede inoltre al reclutamento e alla gestione dell’attività dei magistrati onorari. Ha infine il compito di giudicare le condotte disciplinarmente rilevanti tenute dai magistrati. Quest’ultima competenza gli è attribuita dalla legge n. 195 del 1958 che  regola, in via generale, la costituzione e le competenze del Consiglio stesso.



Perché siano garantite al massimo l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dal potere legislativo e da quello esecutivo,  il Consiglio Superiore è presieduto dal Presidente della Repubblica che ne è membro di diritto al pari del Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione e del Procuratore Generale presso la stessa Corte. Gli altri componenti, il cui numero è stato fissato in ventiquattro dalla legge n. 44 del  2002,  sono eletti per 2/3 da tutti i magistrati e per 1/3 dal Parlamento riunito in seduta comune. La carica elettiva ha la durata di quattro anni, con divieto di immediata rieleggibilità. Dei sedici componenti eletti dai magistrati (cc.dd. componenti togati), due sono scelti tra coloro che svolgono funzioni di legittimità presso la Corte di Cassazione, dieci tra i giudici di merito (presso le Corti di  Appello o i Tribunali), quattro tra i pubblici ministeri (che operano nelle Procure Generali presso le Corti di Appello o le Procure della Repubblica presso i Tribunali). Gli otto componenti eletti dal  Parlamento (cc.dd. componenti laici) sono scelti tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni.



L’art. 104 della Costituzione prevede che il Consiglio elegga tra i componenti designati dal Parlamento un Vice Presidente. Questi sostituisce il Presidente in caso di assenza e impedimento ed esercita le funzioni che il Presidente gli delega. Presiede poi il Comitato di Presidenza (composto dal Primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore Generale presso la stessa), al quale è attribuito il compito di promuovere l’attività del Consiglio, dare attuazione alle sue delibere e provvedere alla gestione del bilancio.



Gli organi del Consiglio, che ha la potestà di autodisciplinare il proprio funzionamento mediante regolamento interno,  sono rappresentati dalla Segreteria, cui è preposto il Segretario Generale e dall’Ufficio Studi e Documentazione.



Il CSM si articola in Commissioni, attualmente in numero di dieci. A queste spettano competenze istruttorie e di proposta. All’Adunanza Plenaria (c.d. plenum), spettano invece poteri deliberativi. All’Adunanza, che è presieduta generalmente dal Vice Presidente (salvo non ritenga di farlo il Presidente - Capo dello Stato) partecipano tutti i componenti del CSM: i componenti laici e togati, il Primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore Generale presso la stessa. La Sezione Disciplinare del CSM ha, invece, natura giurisdizionale e le sue decisioni sono ricorribili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. La Sezione delibera con la partecipazione  di sei componenti, quattro togati e due laici. Uno di questi è il Vice Presidente del CSM che la presiede.



I rapporti del Consiglio con il Governo sono improntati ai principi dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Ordine Giudiziario e coinvolgono in special modo i profili collegati all’organizzazione e al buon funzionamento dei servizi relativi alla giustizia: servizi che l’art. 110 Cost. assegna alla responsabilità del Ministro. In particolare, il CSM è chiamato a esprimere parere sui disegni di legge governativi che interessano l’ordinamento giudiziario e l’amministrazione della giustizia; può inoltre avanzare proposte per la modifica delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia.



Anche i rapporti con il Parlamento sono improntati ai principi dell’autonomia e dell’indipendenza: l’unica forma di interlocuzione è costituita dalla facoltà per il CSM di inviare al Parlamento, tramite il Ministro, una Relazione annuale sullo stato della giustizia, segnalando problemi e avanzando proposte.

 

Notizie tratte dal sito della Presidenza della Repubblica.

Il Presidente Napolitano all'Adunanza pubblica del CSM

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