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Autorità per l'energia elettrica e il gas

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) è un'autorità formalmente indipendente che, come l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha la funzione di favorire lo sviluppo di mercati concorrenziali nelle filiere elettriche e del gas naturale, principalmente tramite la regolazione tariffaria, dell'accesso alle reti, del funzionamento dei mercati e la tutela degli utenti finali.

 

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) è un'autorità formalmente indipendente che, come l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha la funzione di favorire lo sviluppo di mercati concorrenziali nelle filiere elettriche e del gas naturale, principalmente tramite la regolazione tariffaria, dell'accesso alle reti, del funzionamento dei mercati e la tutela degli utenti finali.

L'Autorità è una istituzione nata nel 1995 che, in seguito alla decisioni del 1996 e del 1998 dell'Unione Europea di liberalizzare il settore dell'energia elettrica e Quello del gas naturale, rispettivamente, sostituendo di fatto i monopoli presenti nella maggior parte dei paesi aderenti alla Unione, ha assunto il ruolo di soggetto regolatore dei mercati liberalizzati.

L'Autorità è stata istituita con la legge n. 481 del 14 novembre 1995 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità). È operativa dal 23 aprile 1997.

 

Funzioni

L'Autorità, secondo la legge istitutiva del 1995, ha essenzialmente la funzione di «garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori».

Per perseguire l'obiettivo di assicurare un assetto concorrenziale del mercato, l'Autorità ha i seguenti poteri:

  • formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento (potere consultivo)

  • ha potere normativo (regolamentare)

  • determina le tariffe (in particolare la componente degli oneri generali di sistema)

  • assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio

  • assicura condizioni di eguaglianza nell'accesso alle reti energetiche

  • ha poteri di controllo di qualità e di vigilanza nei confronti dei fornitori dei servizi

  • valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori

All'Autorità sono stati di recente attribuite funzioni in materia di qualità, tariffe e costi dei servizi idrici integrati, inizialmente assegnate all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, ente costituito a maggio 2011 e soppresso dopo pochi mesi dal decreto "Salva Italia" (D.L. 201/2011).

 

Decreto Bersani

Per trasmissione si intende l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione, mentre dispacciamento Ã¨ l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari. Il GRTN provvede a connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, nel rispetto di determinate regole tecniche e di condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Inoltre, il GRTN fornisce ai soggetti responsabili di ogni altra rete dell'Unione Europea interconnessa con la rete di trasmissione nazionale le informazioni necessarie per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità delle reti interconnesse.La liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica si è realizzata in Italia per effetto del decreto legislativo del 16 marzo 1999 n. 79, che ha recepito la direttiva n. 96/92/CE del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Noto come decreto Bersani (da Pier Luigi Bersani, all'epoca ministro dell'Industria), il decreto legislativo n. 79/’99 ha stabilito che sono completamente libere le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, mentre le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato, che le attribuisce in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN).

La distribuzione è il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali. L'attività di distribuzione viene svolta da imprese che operano sulla base di concessioni rilasciate dallo Stato.

L'attività di vendita dell'energia elettrica è esercitata dai cosiddetti clienti grossisti, che acquistano e vendono energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione. Il decreto Bersani individua la figura del cliente idoneo come la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista sia in Italia sia all'estero, in riferimento a soglie di consumo, inizialmente fissate in 30 GWh/anno, poi ridotte a 20 (dal 1º gennaio 2000), a 9 (dal 1º gennaio 2002). A decorrere dal 1º luglio 2004 è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico. Dal 1º luglio 2007 sarà cliente idoneo ogni cliente finale, realizzandosi così la liberalizzazione completa del settore.

 

Decreto Letta

La Liberalizzazione del mercato del gas si è realizzata in Italia per effetto del decreto legislativo del 23 maggio 2000 n. 164, che ha recepito la direttiva n. 98/30/CE del 28 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Noto come decreto Letta (da Enrico Letta, all'epoca ministro dell'Industria), il decreto legislativo n. 164/2000 ha stabilito che sono completamente libere le attività di importazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale. Dispacciamento Ã¨ l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto e di distribuzione e dei servizi accessori. Trasporto Ã¨ il vettoriamento di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi quelli di coltivazione e le reti di distribuzione. La distribuzione Ã¨ il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti, mentre la fornitura è la consegna o la vendita di gas. L'attività di vendita è incompatibile con quella di trasporto o distribuzione: anche nel caso del gas viene individuata nel cliente grossista la persona fisica o giuridica che acquista e vende gas. I clienti idonei erano stati individuati nelle imprese produttrici di energia elettrica e in quelle che acquistano il gas per la cogenerazione di energia elettrica e calore, indipendentemente dalla soglia di consumo. Per le altre imprese era stata fissata una soglia di acquisto pari a 200.000 Smc/anno. A decorrere dal 1º gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei, per cui anche gli utenti domestici possono scegliersi il fornitore che offre le condizioni più convenienti.

 

Presidenti 
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Intervista ad A. Ortis, ex pres. AEEG - The Most
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