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Il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana

Il Consiglio dei ministri è uno degli organi di cui si compone il governo italiano; è un organo collegiale costituito dai ministri riuniti sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Origine storica

L'origine del Consiglio dei ministri italiano risale al 1848, anno di emanazione dello Statuto Albertino nell'ordinamento del Regno di Sardegna. In realtà la lettera di questa carta costituzionale, che sarebbe in seguito diventata la Costituzione del Regno d'Italia, non prevedeva la riunione collegiale dei singoli ministri, ma semplicemente l'esistenza di questi ultimi come capi di dicastero, responsabili del loro operato. Il Consiglio dei ministri si è quindi formato in modo consuetudinario, data la necessità di incontro e di progettazione politica del Governo; allo stesso modo la figura del Presidente del Consiglio è emersa nell'esigenza di coordinare l'attività di ogni ministro.


Disciplina
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Attualmente il Consiglio dei ministri è disciplinato dalla Costituzione (Articoli 92 e seguenti) e dalla legge 23 agosto 1988, n.400 ("Disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri").

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Composizione 
Il Consiglio dei ministri si compone:,

  • del Presidente del Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente della Repubblica in seguito di consultazioni e tenuto conto della maggioranza parlamentare;
  • dei ministri, nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio.

Tutti i componenti del Consiglio dei ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
I presidenti delle regioni statuto speciale hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri in cui si trattano questioni riguardanti interessi che si distaccano da quelli generali e comuni a tutte le regioni o ad una categoria di esse, sì da configurarsi come propri delle rispettive regioni. Tuttavia, mentre i presidenti di Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige hanno solo voto consultivo, al presidente della Sicilia è riconosciuto diritto di voto deliberativo e rango di ministro (d.lgs 21 gennaio 2004, n. 35).

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Rapporti con gli altri organi costituzionali
Il Consiglio dei ministri, in una forma di governo parlamentare quale l'italiana, è il principale detentore del potere esecutivo, cioè il potere di rendere concreto un determinato indirizzo politico.
Nei confronti del Parlamento, cruciale è il rapporto di fiducia che si instaura tra i due organi. Perché il CdM e il suo Presidente siano legittimati ad operare è necessario il sostegno politico di entrambi i rami del Parlamento. È nel rapporto di fiducia il fulcro di una forma di governo parlamentare, perché il Governo in tal modo si "responsabilizza" nei confronti delle Camere.
Il Presidente della Repubblica ha il potere di nomina del Presidente del Consiglio e dei suoi ministri.
La Magistratura ordinaria è organizzata dal punto di vista strutturale dal Ministero della Giustizia. Rimane fermo e necessario il carattere di indipendenza che gli organi giudiziari devono avere nei confronti degli altri organi dello stato, reso in modo palese dall'istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha sottrato all'esecutivo qualunque potere effettivo su nomina, trasferimento, promozioni e sanzioni disciplinari dei magistrati ordinari.
I membri del CdM, anche se cessati dalla loro carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione di una delle Camere. (Art.96 Costituzione).

 

​Funzioni
Essendo l'organo principale del potere esecutivo, il CdM ha come principale scopo l'attuazione di una determinata politica nazionale.

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Gli strumenti previsti dalla Costituzione con i quali questa viene portata avanti sono:
L'iniziativa legislativa
Il CdM ha il potere di presentare disegni di legge in seno alle due Camere.
Il potere di decretazione
Il CdM può adottare due diversi tipi di decreti con forza di legge (cioè con un valore gerarchico normativo pariordinato alla legge). Questi sono il Decreto legge e il Decreto legislativo. Un ampio utilizzo della decretazione fa traslare il potere legislativo dal Parlamento al CdM.
Il potere regolamentare
I ministri possono essere intesi in due modi diversi e coesistenti. Essi sono politicamente le figure supreme del potere esecutivo appoggiate dalla maggioranza parlamentare, ma sono anche i capi dell'amministrazione dello Stato, di quell'attività, cioè, che concretamente dà attuazione ad un indirizzo politico. Come amministrazione il CdM e i singoli ministri possono emanare dei regolamenti, atti normativi di rango secondario (disciplinati dalla legge n.400 del 1988). Ciò vuol dire che i regolamenti contrastanti con un atto avente forza di legge (legge ordinaria, decreto legge, decreto legislativo) sono illegittimi e quindi possono essere disapplicati dal giudice ordinario ed annullati dal giudice amministrativo.

 

Il giuramento

Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento secondo la formula rituale indicata dall'art. 1, comma 3, della legge n. 400/88. Il giuramento rappresenta l'espressione del dovere di fedeltà che incombe in modo particolare su tutti i cittadini ed, in modo particolare, su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali (in base all'art. 54 della Costituzione).

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Compiti del Presidente e dei ministri

Il presidente dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.


Trasparenza verso i cittadini
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Dal 15 giugno 2007 l'iniziativa Il mio Consiglio rende disponibili on-line i resoconti di tutti i Consigli avvenuti.[1] Tali resoconti, vengono formulati a turno da uno dei ministri, tramite l'intervista di un giornalista. L'iniziativa segue quella del ministro Antonio Di Pietro che l'aveva adottata già dal 19 gennaio dello stesso anno.

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