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La Camera dei Deputati

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Per questo motivo non poteva mancare una sezione dedicata alle Istituzioni della Repubblica Italiana e i loro principi fondanti.

La Camera dei deputati (a volte chiamata semplicemente Camera) è una delle due assemblee parlamentari (l'altra è il Senato della Repubblica) che costituiscono il Parlamento italiano. Dal 1861 al 1939 era in vigore la Camera dei deputati del Regno d'Italia.
I due rami del Parlamento si rapportano secondo un sistema bicamerale perfetto, cioè svolgono in pari grado le stesse funzioni, anche se separatamente. A norma dell'art. 56 Cost., la Camera è composta da 630 membri, di cui 618 eletti in Italia, e 12 nella circoscrizione Estero: tali membri vengono detti deputati.



Sede

Sede della Camera dei deputati è Palazzo Montecitorio, dove si riunisce sin dal 1871, poco dopo lo spostamento della capitale dell'allora Regno d'Italia a Roma.

Le sedi precedenti della Camera del Regno d'Italia furono Palazzo Carignano a Torino (1861-1865) e Palazzo Vecchio a Firenze (1865-1871).
A Montecitorio sedette anche l'organo assembleare che interruppe la sequenza tra Camera dei deputati del Regno d'Italia e Camera dei deputati della Repubblica Italiana: dal 1939 al 1943, durante il regime fascista, la Camera dei deputati fu infatti soppressa e sostituita dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

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Sistema di elezione della Camera​

La carica di deputato è esclusivamente elettiva, con suffragio universale e diretto da parte di tutti i cittadini maggiorenni al giorno delle elezioni, e termina con la fine della legislatura stabilita in cinque anni, salvo nei casi di scioglimento anticipato della Camera. A differenza del Senato, la cui età minima per essere eletti è di quaranta anni, può essere eletto deputato il cittadino che nel giorno dell'elezioni abbia compiuto i venticinque anni.
Secondo la vigente legge elettorale, i membri della Camera dei deputati sono eletti con un sistema proporzionale con doppia soglia di sbarramento. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi soltanto le coalizioni di liste che abbiano raggiunto almeno il 10% del totale dei voti validi e, al loro interno, le liste che abbiano ottenuto il 2%. Partecipano inoltre alla ripartizione dei seggi le liste che non fanno parte di alcuna coalizione, a condizione che abbiano avuto almeno il 4% dei voti a livello nazionale[1].
L'art. 61 della Costituzione prevede che le elezioni per il rinnovo della Camera avvengano entro 70 giorni dalla fine delle precedenti. Il collegio così rinnovato si riunisce entro venti giorni dalle elezioni.

 


Funzionamento generale dell'assemblea

La Camera è costituita da tutti i deputati riuniti in seduta a Montecitorio, che organizzano il proprio lavoro secondo un calendario costituito da ordini del giorno. Alle riunioni dell'assemblea ha diritto di assistere alle sedute anche il Governo con i suoi ministri. Se richiesto, il Governo ha l'obbligo di partecipare. Reciprocamente, il Governo ha diritto di essere sentito ogni volta che lo richiede[3].
La durata in carica della Camera (e così pure del Senato) è di cinque anni, ma continua a esercitare il mandato elettorale in due casi:

  • La prorogatio, prevista dall'art. 61.2 della Costituzione, è un istituto per cui l'organo scaduto continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla prima riunione della nuova Camera.
  • La proroga, prevista dall'art. 60.2, che può essere disposta con legge ordinaria e solo in caso di guerra.

La Camera, secondo l'art. 62 della Costituzione, si riunisce di diritto due volte l'anno, il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Il presidente dell'assemblea, il Presidente della Repubblica o un terzo dei componenti l'assemblea può convocarla in via straordinaria (nel qual caso, il Senato può riunirsi di diritto).


Quando il Governo emana provvedimenti d'urgenza con forza di legge (decreti legge) deve presentarli al Parlamento per la richiesta di conversione in Legge ordinaria il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Se le Camere sono state sciolte, vengono appositamente convocate e devono riunirsi entro cinque giorni (art. 77 Cost.).

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Maggioranza alla Camera
I criteri per verificare l'esistenza di una maggioranza alla Camera sono disciplinati dall'articolo 64 della Costituzione.
Una seduta della Camera è valida se è presente la maggioranza dei componenti: il numero legale è quindi 316 (la metà più uno degli aventi diritto a partecipare). Questo quorum è definito "strutturale". Tale numero legale si suppone esistente, finché non ne viene richiesta la verifica da alcuni parlamentari o dal presidente dell'Assemblea. Nel caso non si raggiunga il numero legale la seduta è tolta o rinviata.
Una delibera della Camera è valida se è votata dalla maggioranza dei presenti. Questo quorum è detto "funzionale". La Costituzione prevede anche maggioranze diverse per casi speciali.

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Ruolo dell'astensionismo
Il regolamento della Camera prevede che gli astenuti siano computati ai fini del raggiungimento del quorum strutturale, mentre ai fini della validità della delibera sono considerati come "non presenti" e non contano per il calcolo del quorum funzionale.


Organi parlamentari

Presidente della Camera dei deputati

Per la XVII Legislatura, il ruolo di Presidente della Camera è ricoperto da Laura Boldrini, eletta il 16 marzo 2013 al quarto scrutinio con 327 voti su 618.
 

​Ufficio di presidenza
L'Ufficio di presidenza (art. 5 e 12 regolamento interno) è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati ed è composto:

  • Da quattro vicepresidenti, che collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza (art. 9 reg.) presiedendo a turno le sedute dell'Assemblea.
  • Dai tre questori.
  • Da almeno otto deputati segretari (art. 5 e art. 11 reg.) che in particolare collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle votazioni in Assemblea.

Il numero dei deputati segretari può essere elevato al fine di consentire la presenza di tutti i gruppi parlamentari nell'Ufficio di presidenza (art. 5, commi 4 e 5 reg.).
 

​Funzioni dell'Ufficio di presidenza
Tra le competenze dell'Ufficio di Presidenza, cui sono attribuiti anche poteri normativi interni, si segnalano quelle in materia di:
ricorsi sulla costituzione dei gruppi parlamentari e composizione delle Commissioni (art. 12, comma 2, reg.);
sanzioni nei confronti dei deputati che turbino l'ordine delle sedute (art. 60, comma 3 e 4 reg.);
ripartizione dei rimborsi ai partiti per le spese elettorali (art. 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, art. 1 e 2 della legge 26 luglio 2002, n. 156);
deliberazione del bilancio annuale delle spese della Camera, che è poi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea (art. 12, comma 2, e 66 reg.);
condizione dei deputati (indennità, competenze, ecc..);
organizzazione dell'Amministrazione della Camera, stato giuridico ed economico del personale, amministrazione e contabilità, nomina del Segretario generale e attribuzione degli incarichi dirigenziali (art. 12, comma 3, reg.).







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​Collegio dei Questori
In base al Regolamento della Camera (art. 10) tre deputati questori curano collegialmente il buon andamento dell'Amministrazione, vigilando sull'applicazione delle relative norme e delle direttive del Presidente. Il Collegio dei Questori elabora annualmente il progetto di bilancio interno, che è sottoposto successivamente all'esame dell'Ufficio di Presidenza (di cui i deputati questori fanno parte) ed è poi discusso e approvato dall'Assemblea. I questori sovraintendono alle spese della Camera, al cerimoniale, al mantenimento dell'ordine e alla sicurezza delle sedi della Camera, secondo le disposizioni del Presidente. A tal fine, poiché la forza pubblica non può entrare nelle sedi della Camera senza autorizzazione del Presidente, i questori dispongono degli assistenti parlamentari.

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Conferenza dei Presidenti di gruppo
La Conferenza dei Presidenti di gruppo è presieduta dal Presidente della Camera e costituita dai presidenti di tutti i gruppi Parlamentari. Il Governo è sempre informato delle riunioni della Conferenza per farvi intervenire un proprio rappresentante (articolo 13, comma 1, del Regolamento).
Alla Conferenza possono essere, inoltre, invitati i Vicepresidenti della Camera e i Presidenti delle Commissioni parlamentari, nonché, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, anche i rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché il rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche (articolo 13, comma 2, del Regolamento).

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Funzioni della Conferenza dei Presidenti di gruppo
La Conferenza dei Presidenti di gruppo viene convocata dal Presidente della Camera, ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Governo o di un presidente di gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni (articolo 13, comma 1, del Regolamento).
Alla Conferenza spetta definire la programmazione dei lavori della Camera, attraverso la predisposizione del programma e del calendario dei lavori dell'Assemblea (articoli 23 e 24 del Regolamento). Il Presidente della Camera può convocare preliminarmente la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti. La Conferenza delibera, inoltre, sulle richieste di urgenza relative a progetti di legge (articolo 69, del Regolamento), sul termine richiesto dal Governo per la conclusione dell'esame in Assemblea di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica (articolo 123-bis del Regolamento), nonché sulla fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle relazioni delle Commissioni su progetti di legge iscritti nel programma dei lavori dell'Assemblea, qualora il Governo, senza indicarne il motivo, abbia omesso di fornire nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione (articolo 79, comma 7, del Regolamento).

 

​Gruppi parlamentari
Ai fini di un adeguato funzionamento della Camera, i parlamentari si ordinano secondo il loro orientamento politico. Questi raggruppamenti prendono il nome di Gruppi parlamentari. È previsto un gruppo misto per raccogliere i parlamentari che non riescono a formare un gruppo di almeno venti deputati o che non si iscrivono ad alcuna componente.
I gruppi hanno un organo direttivo ed eleggono un presidente. I presidenti dei gruppi parlamentari si riuniscono per decidere i lavori della Camera, nella Conferenza dei presidenti, partecipano alle consultazioni svolte dal Presidente della Repubblica in occasione della formazione del Governo.
Vi è un orientamento al voto negli appartenenti al gruppo; in casi rilevanti, coloro che si dissociano, possono venire espulsi e finire così nel gruppo misto.

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