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Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) è un'autorità italiana di regolazione e garanzia, con sede principale a Napoli e sede secondaria operativa a Roma, istituita con la Legge Maccanico, alla quale è affidato il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare il pluralismo e le libertà fondamentali dei cittadini nel settore delle telecomunicazioni, dell'editoria, dei mezzi di comunicazione di massa e delle poste.

Dal Garante per l'editoria all'Agcom

La legge 5 agosto 1981 n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) istituisce una nuova figura nel contesto delle autorità indipendenti: il «Garante l'editoria». L'organismo è inteso come "garante dell'attuazione della legge", quindi assume la funzione di autorità regolamentativa dell'intero settore dell'informazione massmediale. Il Garante vigila affinché non si verifichino concentrazioni d'impresa e quindi non emergano soggetti in posizione dominante sul mercato. È nominato d'intesa dai presidenti della Camera e del Senato tra i magistrati appartenenti alle giurisdizioni di grado più elevato e dura in carica cinque anni. Riferisce al Parlamento semestralmente.

La legge 6 agosto 1990 n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato («Legge Mammì») riscrive le regole del sistema radiotelevisivo italiano e stabilisce che anche detto settore debba essere sottoposto alla vigilanza di un'autorità indipendente. Il Garante per l'editoria diventa «Garante per la radiodiffusione e l'editoria». Il nuovo Garante è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta formulata dai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, congiuntamente. Dura in carica tre anni[1] e riferisce annualmente al Parlamento. L'ufficio non è più riservato ai magistrati di alto rango, ma può essere ricoperto anche da professori universitari o da professionisti di comprovata esperienza e di riconosciuta competenza nel settore delle comunicazioni di massa.

L'Autorità odierna è finalmente istituita nel 1997 su iniziativa dell'allora ministro delle Poste e Telecomunicazioni Antonio Maccanico con l'approvazione dell'omonima legge.

 

Funzioni

L'Autorità svolge una funzione attiva di controllo del mercato delle telecomunicazioni, vigilando che ai cittadini ed alle imprese sia garantito in primis:

  • il principio generale dell'art. 21 della Costituzione: affinché "tutti godano del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" e che "la stampa non venga ad essere soggetta ad autorizzazioni o censura".

  • i principi previsti per la comunicazione tramite Internet dall'art. 4 del DL. 259/2003 che nello specifico sono:

    • libertà di comunicazione;

    • segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;

    • libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

Ha inoltre competenze in materia tariffaria, di qualità, controllo degli operatori del mercato. Ha poteri regolamentari, distribuiti tra Consiglio e Commissioni. I poteri previsti sono amministrativi e consultivi:

  • controllo di posizioni dominanti (Consiglio);

  • promozione di accordi transfrontalieri e tra operatori, piani di assegnazione delle frequenze, proposte sulla normativa riferita ai servizi minimi all'utenza (Commissione per le infrastrutture e le reti);

  • promozione dello sviluppo tecnologico e dell'offerta (Commissione per i servizi e i prodotti).

Come l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche quest'Autorità presenta una relazione annuale al Parlamento.

Una simile autorità esiste anche in altri Paesi: negli Stati Uniti, ad esempio, è operante già dal 1934 la Federal Communications Commission; l'Ofcom nel Regno Unito; la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones in Spagna.

Il decreto Bersani (art.14) integra significativamente i poteri dell'autorità, che in passato poteva intervenire soltanto a posteriori dell'illecito. Senza dover condurre la fase di indagine conoscitiva approfondita, l'autorità, se ritiene che sussista un rischio alla concorrenza, può intervenire con misure volte a correggere tale distorsione. Le misure devono indicare una validità per un periodo di tempo limitato, che però è rinnovabile indefinitamente; inoltre, l'autorità ha piena discrezionalità nell'individuare i casi che necessitano di un intervento urgente.

L'intervento a priori chiude il procedimento per l'illecito. Se l'impresa è inadempiente agli obblighi, l'autorità può riaprire il procedimento a carico e sanzionare con una multa fino al 10% del fatturato. Analoghi poteri sono previsti dal diritto comunitario per l'antitrust europeo.

All'Autorità sono attribuite anche competenze regolamentari in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, con particolare riguardo per le ricerche a carattere politico ed elettorale in considerazione della loro peculiare influenza sui valori e diritti politici dei cittadini e del ruolo che giocano nella formazione della pubblica opinione.

All'Autorità sono stati di recente affidati i compiti inizialmente assegnati all'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, ente soppresso dal decreto "Salva Italia".

 

Il coordinamento con le altre autorità

La presentazione del disegno di legge Gentiloni e il recente episodio dell'affare Telecom ha posto di nuovo in termini più urgenti, il problema di un maggiore coordinamento dell'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con le altre autorità, in particolare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e del Garante dei Dati Personali.[4]

L'Agcom si è vista riconoscere dal Consiglio di Stato competenza esclusiva in materia di tutela dei consumatori nell'ambito specifico dei servizi di comunicazione elettronica, valendo in questo caso il ruolo di vigilanza attribuito dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, a scapito del ruolo analogamente ed in generale esercitato dall'Agcm sugli operatori del mercato italiano in virtù delle previsioni del Codice del Consumo.

 

Organi dell'Autorità 
  • Presidente

  • Commissione per le infrastrutture e le reti

  • Commissione per i servizi e i prodotti

  • Consiglio (composto dal Presidente più i commissari)

 

Criteri di nomina

I quattro commissari dell'Autorità sono eletti per metà dalla Camera dei deputati e per metà dal Senato della Repubblica mentre il presidente è proposto direttamente dal Presidente del Consiglio d'intesa col ministro dello Sviluppo Economico (come stabilito dalla Legge Maccanico). Dopo tali scelte, le investiture definitive vengono date dal Presidente della Repubblica.Il collegio resta in carica per sette anni.

 

Critiche e aspetti controversi 

A causa dei criteri di nomina dei membri dell'Autorità, una parte autorevole della dottrina qualifica l'Agcom come semi-indipendente.1: infatti, una autorità amministrativa indipendente Ã¨ tale se non è subordinata né gerarchicamente né politicamente ai Ministeri, in modo tale da non essere caratterizzata da conflitti di interesse di natura politica o economica.

 

I presidenti
Roma - Il diritto d'autore on line - Chiusura lavori in plenaria (24.05.13)

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L'AgCom: nascita, struttura, funzioni
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